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MISURE DI SICUREZZA NELL'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

 

Con l’interpello n. 4/2018, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce il proprio parere in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. Nello specifico l’interpellante richiede se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21, D.Lgs. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il D.Lgs. vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.

La Commissione, dopo una disamina della normativa, ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5, D.L. 195/2017, in combinato disposto con le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

È opportuno, quindi, ricordare che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza dovranno ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione sarà certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

 

 

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03/09/2018